Regolamento di istituto
Frequenza scolastica
Orario delle lezioni
Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30. Le ore di lezione hanno la durata di 60’ tranne la III e la IV ora per consentire lo svolgimento dell’intervallo dalle 11,20 alle 11,40. Gli alunni, al suono della campanella, raggiungeranno le rispettive aule con puntualità. In caso di ritardo o assenza improvvisa del docente, gli alunni dovranno comunque tenere un comportamento corretto e rimanere tranquilli all’interno della propria classe.
Gli alunni in ritardo possono accedere alla propria aula all’inizio della seconda ora di lezione e il docente annoterà sul registro di classe nominativo e orario d’ingresso. Si consente l’ingresso anche all’inizio della terza ora quando l’alunno si sia dovuto sottoporre ad accertamenti medici (la circostanza deve essere debitamente documentata).
Ingressi in ritardo e uscite anticipate
Sono consentiti fino a 3 ingressi alla seconda ora e 3 uscite anticipate nel corso del primo periodo (trimestre) e fino a 5 ingressi e 5 uscite anticipate nel secondo periodo, non cumulabili e non trasferibili da un periodo all’altro. Il superamento del tetto inciderà sul voto di condotta; per gli alunni del triennio,indipendentemente dalla media dei voti, comporterà l’attribuzione del minimo della fascia di riferimento del credito scolastico. (Sono fatti salvi i casi di entrata posticipata o uscita anticipata dovute a visite mediche specialistiche o di terapia continuativa, debitamente documentate.)
In caso di uscita anticipata il genitore dello studente minorenne si recherà in segreteria didattica e compilerà un apposito modulo; quindi sarà fatto scendere l’alunno, accompagnato da un collaboratore scolastico con il diario di classe, su cui verrà registrata l’uscita anticipata.
Il coordinatore provvederà, con cadenza mensile, ad annotare sul modello apposito gli ingressi posticipati, le uscite anticipate e le assenze.
Giustificazione delle assenze
La giustificazione delle assenze va presentata al docente della prima ora il giorno del rientro a scuola, utilizzando l’apposito libretto. Dopo il secondo giorno di mancata giustificazione, il docente della prima ora, o della seconda in caso di entrata posticipata, segnerà l’assenza automaticamente come ingiustificata. Uno dei genitori o il tutore degli alunni minorenni dovranno successivamente giustificare l’assenza, esclusivamente di persona al docente coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, entro e non oltre i 10 giorni successivi al verificarsi dell’assenza.
Per assenze uguali o superiori a 5 giorni, compresi i giorni di sospensione delle attività didattiche è sempre richiesto il certificato medico che attesti lo stato di salute, tranne i casi in cui la famiglia comunichi per iscritto preventivamente al coordinatore di classe la durata e i motivi dell’assenza. In caso di mancata presentazione di tale certificato l’alunno non potrà essere ammesso in classe; se minorenne verranno contattati i genitori o il tutore.
Il libretto delle giustificazioni è valido fino ad esaurimento degli spazi disponibili e ne sarà consegnato uno nuovo, previo ritiro di quello esaurito. In caso di smarrimento, un 25 nuovo libretto sarà consegnato solo a fronte di un rimborso di 5 euro, da versarsi sul conto corrente postale del liceo.
Norme generali di comportamento
- Durante le ore di lezione, gli alunni possono essere autorizzati a uscire dalle rispettive aule solo per reali necessità, di norma uno per volta; il docente ha l’obbligo di controllare il tempestivo rientro in aula.
- Gli alunni possono trascorrere l’intervallo in cortile. In ogni attività curriculare ed extracurriculare hanno l’obbligo di mantenere un comportamento corretto, educato e rispettoso della propria e altrui incolumità e della pulizia degli spazi comuni.
- Al cambio dell’ora gli alunni hanno l’obbligo di restare nelle rispettive aule, in attesa dell’arrivo del docente.
- In caso di assenza di un docente si provvederà ad assicurare adeguata supplenza, compatibilmente con l’organizzazione dell’istituto; in ogni caso gli alunni hanno l’obbligo di rimanere nella propria aula, mantenendo un comportamento corretto, tranquillo e rispettoso delle cose e dell’ambiente e della propria e altrui incolumità. Le eventuali uscite anticipate, che si rendano necessarie, saranno autorizzate solo ed esclusivamente per gli alunni maggiorenni e per quegli alunni minorenni le cui rispettive famiglie abbiano dato assenso scritto all’uscita anticipata.
- Tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica dovranno attenersi alle opzioni espresse dai propri genitori, o da loro personalmente in caso di maggiore età, ed eventualmente recarsi nei locali loro assegnati per le attività alternative programmate.
- È vietato agli alunni di uscire dalla scuola durante l’intervallo
- È vietato fumare, ai sensi della Legge 3/2003, in tutti i locali della scuola, corridoi e bagni compresi. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni: il Dirigente Scolastico, i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- È vietato l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici Considerato il D.P.R. n.235 del 21/11/07 modifica del D.P.R. n. 249 del 24/06/99 e nel recepire quanto previsto dalla Direttiva n.104 del 30/11/07: È vietato l’uso in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici; Nei corridoi, in cortile, e negli spazi comuni è possibile l’uso del cellulare unicamente a scopo telefonico o sms; È vietato fotografare, filmare, trasmettere, tramite canali informatici, qualsiasi foto o filmato di persone, cose, istituto o parti di questo; È possibile deroga all’art.3 previa autorizzazione del Dirigente Scolastico per motivi di studio, ricerca o eventi significativi per la comunità scolastica.
- Per nessun motivo può essere disturbata l’attività in corso in una classe.
- Ogni comunicazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Dirigenza
- È vietata, all’interno dell’istituto, qualsiasi attività commerciale escluso il servizio di ristoro, servizio da affidare a persone non appartenenti alle componenti scolastiche
- Sono vietate le affissioni a scopi commerciali, previa autorizzaione del D.S..
- Non è consentito che l’ingresso degli aventi diritto sia arbitrariamente impedito.
- La violazione delle suddette norme comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari.
- Non è consentito l’ingresso nell’Istituto di persone estranee senza preventiva autorizzazione della Dirigenza e/o del Consiglio di Istituto. In caso contrario la Dirigenza stessa si riserva di interessare la Forza Pubblica al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone, degli impianti e delle strutture.
- Il passo carrabile, rimane chiuso tutti i giorni, soprattutto per evitare l’ingresso di estranei, salvo emergenze.
- Per evitare possibili interruzioni di servizio o guasti all’unico ascensore esistente, dovuti ad uso improprio dello stesso (ad esempio, sovraccarico) e per assicurarne la massima funzionalità e la continua efficienza, se ne riserva l’uso esclusivamente a coloro che ne hanno effettiva necessità (disabili, infortunati, sofferenti ecc…) o per ragioni d’ufficio.
Organizzazione della vita scolastica
Possono essere iscritti al Liceo gli alunni provenienti da tutte le zone della città, compatibilmente con le possibilità della scuola. Ogni alunno ha diritto a proseguire lo studio della lingua straniera, iniziata nella scuola media di provenienza, compatibilmente con l’offerta didattica della scuola.
Il Consiglio di Istituto delibererà ogni anno l’ammontare del contributo volontario che gli alunni effettueranno all’atto dell’iscrizione; i criteri di impiego delle somme versate verranno resi pubblici con avviso esposto all’albo e sul sito della scuola.
Criteri per la formazione delle classi prime
Le prime classi, come da delibera n.12 del Consiglio d’Istituto del 15/04/2010, sono costituite secondo i seguenti criteri:
1. Fasce di livello di profitto;
2. Distribuzione in modo percentuale tra maschi e femmine;
3. Richiesta di inserimento nella stessa sezione di fratelli o sorelle frequentanti;
4. Sorteggio nel caso di eccessive richieste per una stessa sezione;
Sarà possibile, inoltre, al momento dell’iscrizione, indicare la preferenza di essere iscritto alla stessa classe con massimo di due compagni, subordinata alla richiesta reciproca, e indicare una sezione preferita.
Uso delle strutture e delle attrezzature culturali, didattiche, sportive
Le attrezzature culturali e didattiche nonché i gabinetti scientifici, il laboratorio linguistico, il laboratorio d’informatica, la biblioteca e le palestre debbono essere a disposizione di tutte le classi secondo le programmazioni didattiche. Le attrezzature e le strutture possono essere usate dagli studenti esclusivamente sotto la guida dei docenti. Il loro funzionamento è disciplinato da norme particolari, stabilite con regolamenti a parte, elaborati dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai coordinatori dei dipartimenti e dai responsabili di laboratorio. Tali regolamenti debbono essere approvati dal Consiglio di Istituto. Gli insegnanti responsabili sono nominati annualmente dal Dirigente Scolastico su indicazione del Collegio dei Docenti.
Le attrezzature di stampa e di riproduzione nella scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche per gli usi didattici.
Affissioni
Le affissioni nella sede scolastica sono riservate a tutte le componenti della scuola ed agli Organi Collegiali. A tutti i componenti la comunità scolastica è riconosciuto il diritto alla libera espressione nel rispetto dei diritti costituzionali. Ulteriori affissioni proposte da soggetti esterni dovranno essere conformi alle finalità educative, culturali e didattiche.
Attività para-inter-extra scolastiche
Considerati gli obiettivi didattico-educativi individuato dal Collegio dei Docenti ed espressi nel POF, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle norme vigenti, sarà dato il massimo impulso alle attività extra-scolastiche. Ogni Consiglio di Classe programma un proprio piano di attività valutando che ogni richiesta ed esigenza sia armonizzata con le linee programmatiche del POF e impostando tempestivamente eventuali progetti finalizzati al recupero dello svantaggio scolastico. È prevista la possibilità che uno stesso piano di attività coinvolga più classi. Ogni programma di lavoro deve essere presentato al Consiglio di Istituto con una relazione che indichi: programma, obbiettivi, strumenti, durata, orari e presenza di eventuali esperti, numero di alunni coinvolti. Le proposte avanzate dai Consigli di Classe entro il 30 novembre di ogni anno saranno esaminate dal Consiglio di Istituto, che ne delibererà l’attuazione.
Viaggi d’istruzione
I viaggi di istruzione, a carattere strettamente didattico-formativo, fanno parte integrante della programmazione dei Consigli di Classe.
La Commissione Viaggi, considerate le proposte dei Consigli di Classe finalizzate all’integrazione e supporto degli interessi culturali, per l’arricchimento formativo degli studenti, deve presentarle al Collegio dei Docenti per una prima approvazione. Successivamente elabora i programmi di viaggio e provvede a richiedere ad almeno tre agenzie i preventivi di spesa per ogni singola visita culturale e\o viaggio di istruzione. In seguito i preventivi, di cui sarà stata fatta dalla Giunta Esecutiva elaborata comparazione, saranno sottoposti all’esame e approvazione del Consiglio di Istituto entro novembre/dicembre, perché siano individuate l’agenzia o le agenzie appaltatrici dei viaggi.
Nei Consigli di Classe allargati a tutte le componenti ove i docenti abbiano considerato i viaggi di istruzione parte integrante dell’attività didattica in sede di programmazione, i genitori e gli studenti rappresentanti di classe prenderanno atto della scelta della meta da parte dei docenti, quindi dei costi e dei tempi di attuazione dei viaggi medesimi. Sempre in tal frangente i docenti provvederanno alla individuazione degli accompagnatori ed eventuali supplenti per l’espletamento dell’iniziativa didattica.
Organi Collegiali
Gli Organi Collegiali della scuola sono il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, le cui attribuzioni e competenze sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 247 del 14/4/94.
I Consigli di Classe con tutte le componenti sono aperti alle partecipazione di tutti gli alunni e genitori della classe salvo parere contrario, espresso in apertura di seduta anche da un solo consigliere. La partecipazione di alunni e genitori non componenti del Consiglio è limitata alla presenza.
Assemblee
Gli studenti e i genitori e il personale della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblee. La scuola deve garantire i mezzi necessari per lo svolgimento delle assemblee.
Le assemblee degli studenti possono essere di classe o di istituto. Considerato che “…l’Assemblea costituisce occasione di partecipazione democratica…” è consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima della durata massima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.
L’Assemblea d’Istituto inizierà dopo le prime due ore di lezione e si protrarrà fino a quando non sarà dichiarata sciolta dal presidente eletto in apertura di assemblea. Il DS potrà sospenderla anticipatamente per impossibilità di ordinato svolgimento, che deve essere assicurato dal Comitato studentesco e dal presidente dell’assemblea. Sarà cura della Dirigenza informare le famiglie circa le modalità di svolgimento dell’assemblea.
Al termine dei lavori il presidente consegnerà al Dirigente Scolastico un breve verbale che riassuma quanto discusso. Agli studenti partecipanti non sarà consentito uscire fin quando l’assemblea non sarà stata sciolta. Coloro che non intendono partecipare all’assemblea studentesca dovranno presentare relativa richiesta di uscita anticipata che non sarà conteggiata ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
Per motivi di sicurezza l’assemblea potrà essere articolata per classi parallele (D.Lgs n.279 art. 13, comma 3) e precisamente nei seguenti spazi:
- nell’Aula Magna del II piano
- nelle aule del III piano, prioritariamente nelle aule situate nella parte destra del corridoio di accesso e, se necessario, nelle aule nella parte sinistra in successione rispetto alla scala di accesso B;
- solo per ulteriori esigenze si utilizzeranno a seguire nello stesso ordine le aule del IV piano.
In caso di assemblee non autorizzate, l’attività didattica non è sospesa e quindi continua con la programmazione prevista (compiti, spiegazioni o altro) per tutti gli studenti presenti in classe, qualsiasi sia il loro numero, ai fini di tutelare il loro diritto allo studio.
Pertanto gli alunni assenti dovranno giustificare, indicando nella causale la partecipazione ad Assemblea non autorizzata.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell’istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del Liceo, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con DS.
L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea d’istituto dei genitori è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stata eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano un terzo dei genitori.
Il DS, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno la comunicazione mediante affissione all’albo della scuola, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge al di fuori dell’orario delle lezioni. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto All’assemblea di classe o d’istituto possono partecipare con il diritto di parola il DS e i docenti rispettivamente della classe o d’istituto.
Le assemblee del personale della scuola sono regolate dalle normative vigenti. 29
NORME DISCIPLINARI
Art. 1 – Doveri degli studenti
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sia all’interno della scuola sia durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249, in G.U. n. 175 del 29.7.1998) e con le successive normative ministeriali (D.P.R. 235 /2007, nota MIUR prot.3602/PO)
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal Regolamento d’Istituto e le norme di sicurezza ai sensi della Legge 81/2008.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 2 – Disciplina
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, davanti all’Organo competente ad infliggere la sanzione.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici elencati nell’articolo 1, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica od offendano la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
- ammonizione privata o in classe;
- allontanamento dalla lezione con invio dal Dirigente per ammonizione e convocazione della famiglia;
- sospensione da uno a quindici giorni a seconda della gravità dei comportamenti
- sospensione oltre i quindici giorni.
Art. 3 – Sanzioni previste
- Per mancanza ai doveri scolastici, per ripetute assenze individuali e collettive, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell’Art.2.; per reiterate infrazioni disciplinari, si infligge la punizione di cui alla lettera c);
- Per offese al decoro personale, alle confessioni religiose e alle istituzioni si infligge la punizione di cui alla lettera c) o d);
- Per offese alla morale e per oltraggio all’istituto e a tutte le sue componenti (docenti – non docenti – studenti) si infligge la punizione di cui alla lettera c) o d);
- Per atti di violenza fisica, psicologica, razziale e di genere,si infligge la punizione di cui alla lettera c) o d),
- Per fatti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità, sentiti anche i membri del nucleo del Servizio di Prevenzione e Protezione, potrà essere comminata la sanzione di cui al punto c), previa convocazione dell’alunno e dei genitori dal parte della Dirigenza.
- Per l’uso del cellulare, durante le lezioni, è previsto il sequestro del cellulare che verrà restituito successivamente dal Dirigente all’alunno stesso se maggiorenne o al genitore in caso di alunni minorenni;
- Per l’utilizzo di qualsiasi strumento atto ad effettuare registrazioni audio e video senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, sono previste la comunicazione alle famiglie e l’eventuale sospensione dalle attività didattiche.
- Per la diffusione di immagini senza la suddetta autorizzazione è prevista una sospensione dall’attività didattica previa attenta valutazione del Consiglio di Cclasse o del Consiglio di Istituto.
In tutti i suddetti casi la punizione sarà graduata tenendo conto sia di circostanze attenuanti, sia, al contrario, della particolare gravità o del carattere collettivo dell’atto e potrà essere sostituita o accompagnata da attività utili per l’intera comunità scolastica.
Art. 4 – Competenze e modalità disciplinari
- Le sanzioni di cui all’articolo 2 commi a e b sono inflitte dal docente; quelle che prevedono la sospensione dalle attività didattiche fino a quindici giorni sono inflitte dal Consiglio di Classe; quelle che prevedono una sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni sono inflitte dal Consiglio di Istituto.
- Di tutte le sanzioni disciplinari si terrà conto per l’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale e dell’attribuzione del credito formativo per gli alunni del triennio.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
D.P.R. 235/2007 - Art. 2 ( modificato da art. 5 DPR n.249/1998) - Impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 31
- L’Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
- Il Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunita’ scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
- L’Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita’ istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
- Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale puo’ decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalita’ piu’ idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
- L’Organo di Garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici”.
Norme finali
Il presente Regolamento entra in vigore dopo regolare approvazione da parte del Consiglio di Istituto, eventuali modifiche possono essere proposte singolarmente e per iscritto da un terzo del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, del Comitato dei genitori, del Consiglio d’istituto. Le modifiche eventualmente proposte, congruenti con la normativa vigente, possono essere approvate solo su delibera dei Consiglio di Istituto. a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Costituiscono parte integrante del presente regolamento le norme che regolano i viaggi d’istruzione. Il presente regolamento, in quanto parte integrante del P.O.F., viene diffuso tra tutte le componenti dell’istituto e viene consegnato all’inizio di ogni anno scolastico ai genitori degli alunni delle classi prime e a quanti ne facciano richiesta.
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